Conseguenze della separazione precoce

Il periodo della socializzazione è vitale per la formazione dell’equilibrio psicologico e consente di sviluppare la capacità di avere rapporti normali con gli altri cani e con le persone nell’età adulta.

Le esperienze precoci costituiscono un fattore fondamentale perché il cucciolo cresca con un corretto sviluppo comportamentale.

Durante la delicata fase della socializzazione primaria emergono i comportamenti innati del cucciolo e si stabiliscono le preferenze sociali.

Tra la sesta e l’ottava settimana, la mente del cucciolo è relativamente protetta dalle esperienze negative, pertanto socializzarlo molto presto con diversi tipi di persone è la migliore prevenzione.

L’età adatta per l’adozione si aggira intorno all’ottava settimana di vita del cucciolo, ma va considerato che è proprio tra le 8 e le 10 settimane che si manifesta una spiccata “sensibilità alla paura”, quindi è più consigliato adottare il cucciolo verso i 70-80 giorni

Particolare attenzione andrebbe data alla socializzazione con i bambini, che costituiscono un tipo umano particolare, perché hanno dimensioni, aspetto, modalità di movimento e vocalizzi molto diversi rispetto alle persone adulte.

La socializzazione dovrebbe abituare il cucciolo anche a relazionarsi con soggetti, sia cuccioli che adulti, di aspetto e dimensioni diverse da quelle della propria razza, soprattutto se rimane in allevamento fino e oltre il termine del periodo sensibile.

Se nel periodo della socializzazione primaria, i cuccioli vengono separati precocemente dalla madre e dai fratelli, si avranno diverse conseguenze negative tre cui:

  • sviluppo di comportamenti rigidi, inibiti o eccessivi, diventando individui molto difficili da gestire, perché paurosi o iperattivi;
  • mancato controllo del morso. Anche durante il gioco questi soggetti infliggono ferite sia agli altri cani che alle persone, pur non avendo intenzioni aggressive;
  • difficoltà, anche molto grave, a rapportarsi con gli altri cani. Un intervento precoce spesso migliora la situazione, ma questo comporta un notevole impegno da parte dei proprietari e, soprattutto, occorre che ci sia stata una diagnosi precoce del problema;
  • sviluppo di legami di iper-attaccamento all’essere umano che li ha adottati, e conseguente manifestarsi di problemi da separazione, quando il cane non si rassegna ad essere lasciato a casa, per esempio perché le persone vanno al lavoro;
  • anomalo comportamento sessuale: non avendo sperimentato a sufficienza le interazioni con i loro simili, questi soggetti, da adulti, possono non riuscire ad accoppiarsi in modo naturale.

Vi riporto i primi due articoli dell’Ordinanza del 6 agosto 2008 (n. 194 del 20 agosto 2008).

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1. E’ obbligatorio provvedere all’identificazione e alla registrazione dei cani, in conformita’ alle disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed alla presente ordinanza.

2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l’animale, nel secondo mese di vita, mediante l’applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

3. L’adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato:

a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;

b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all’anagrafe canina regionale, secondo modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

4. I veterinari che provvedono all’applicazione del microchip devono contestualmente effettuare la registrazione nell’anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.

5. Il proprietario o detentore di cani gia’ identificati ma non ancora registrati e’ tenuto a provvedere alla registrazione all’anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani identificati, in conformità alla legge 14 agosto 1991, n. 281, mediante tatuaggio leggibile e già iscritti nell’anagrafe canina.

7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all’anagrafe canina, nell’espletamento della loro attività’ professionale, devono verificare la presenza dell’identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dell’identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.

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[vision_tab title=”ART. 2″ active=”no”]

1. E’ vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonchè di cani non identificati e registrati in conformità alla presente ordinanza.

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Quindi è VIETATA per legge la CESSIONE DI CUCCIOLI SOTTO I 60 GIORNI DI ETA’ e che ogni allevatore, in qualità di detentore di quei cuccioli durante il loro secondo mese di età, è obbligato ad applicare loro i microchip e registrarli presso l’anagrafe canina competente per territorio.

Una volta ceduti, sarà cura dell’allevatore informare l’anagrafe canina che a sua volta, “trasferirà” la proprietà dei cuccioli informando le anagrafi canine dei comuni di residenza dei rispettivi nuovi proprietari.