TRACES NT e movimentazione dei cuccioli: guida completa alla normativa 2026

TRACES NT e movimentazione dei cuccioli: guida completa alla normativa 2026

Se sei un allevatore di Labrador Retriever e hai ricevuto una richiesta di acquisto dall’estero, o se stai pensando di acquistare un cucciolo proveniente da un altro Paese europeo, ti sei probabilmente imbattuto in un termine che genera ancora molta confusione: TRACES NT.

Cos’è, quando si applica, chi lo rilascia e cosa cambia con le nuovissime norme entrate in vigore nel 2026? Questa guida risponde a tutte le domande pratiche, con un occhio aggiornato all’evoluzione normativa europea.

Cos’è TRACES NT: la piattaforma europea per la certificazione veterinaria

TRACES è l’acronimo di TRAde Control and Expert System, il sistema informatico della Commissione Europea dedicato alla gestione digitale dei certificati sanitari per la movimentazione transfrontaliera di animali, prodotti di origine animale e altri materiali a rischio sanitario.

La versione attualmente in uso si chiama TRACES NT (New Technology) e ha sostituito definitivamente la piattaforma “Classic” a partire dall’ottobre 2021, in concomitanza con l’applicazione del Regolamento (UE) 2016/429 noto come Animal Health Law.

In parole semplici, TRACES NT è il “fascicolo digitale” che accompagna un animale quando attraversa un confine tra Paesi dell’Unione Europea (o quando entra nell’UE da un Paese terzo) per finalità commerciali.

Non è un documento cartaceo: è un certificato generato digitalmente e firmato dal veterinario ufficiale direttamente sulla piattaforma, accessibile in tempo reale alle autorità di frontiera di tutti gli Stati membri.

Perché è stato introdotto TRACES NT?

L’obiettivo primario del sistema è garantire la tracciabilità completa degli scambi di animali all’interno del mercato unico europeo e dalle sue frontiere esterne.

Ogni movimento commerciale viene registrato, verificato e reso consultabile in modo istantaneo da veterinari ufficiali, autorità doganali e servizi veterinari di Paesi terzi convenzionati come Svizzera, Norvegia e Islanda.

Questo riduce drasticamente il rischio di diffusione di malattie infettive e rende molto più difficile il traffico illegale di animali.

Quando è obbligatorio TRACES NT per i cuccioli?

Non tutti gli spostamenti di cuccioli richiedono TRACES NT.

Il sistema entra in gioco esclusivamente nelle movimentazioni a carattere commerciale, cioè quelle che implicano un trasferimento di proprietà a scopo di vendita o cessione tra operatori registrati (allevatori, pet shop, rifugi con attività di cessione) situati in Stati membri diversi.

Rientrano nell’obbligo TRACES NT, tra gli altri, anche i trasportatori coinvolti nel movimento di cani, gatti e furetti verso o da un altro Stato membro: devono essere registrati nel sistema ai sensi dell’Animal Health Law e figurare negli elenchi specifici per la sanità animale (AHL) e per il benessere animale (AW).

Movimentazione commerciale intra-UE: i requisiti sanitari del cucciolo

Perché un cucciolo possa ottenere il certificato TRACES NT per uno scambio intra-UE, deve soddisfare una serie di requisiti sanitari verificati dal veterinario ufficiale:

  • Identificazione tramite microchip ISO (transponder iniettabile conforme agli standard comunitari), applicato prima o contestualmente alla prima vaccinazione antirabbica
  • Vaccinazione antirabbica valida: obbligatoria per la quasi totalità degli scambi intra-UE. Poiché non può essere eseguita prima delle 12 settimane di vita, i cuccioli raggiungono l’idoneità pratica alla spedizione intorno alle 15 settimane (considerando il periodo di attesa post-vaccinale richiesto da molti Paesi destinatari)
  • Vaccinazioni di base eseguite e documentate nel libretto sanitario
  • Trattamento contro Echinococcus multilocularis: obbligatorio se la destinazione è Finlandia, Irlanda, Malta, Croazia, Norvegia, Regno Unito o Irlanda del Nord. Il cucciolo deve essere trattato con un antiparassitario autorizzato ed efficace contro questa tenia, e il trattamento deve essere documentato dal veterinario nella sezione apposita del certificato sanitario prima del rilascio del documento TRACES. Sulla base del Reg. delegato (UE) 2026/131, la finestra temporale è tra le 24 ore e i 28 giorni prima dell’arrivo. Il trattamento non è invece richiesto per i cani che si spostano direttamente tra questi stessi Paesi
  • Visita clinica che attesti lo stato di buona salute al momento della partenza
  • Provenienza da un allevamento registrato presso le autorità competenti

Alcuni Paesi di destinazione possono richiedere garanzie sanitarie aggiuntive (test sierologici, trattamenti antiparassitari specifici, ecc.). In tal caso il veterinario ufficiale effettua i prelievi necessari nei tempi previsti dalla normativa, tenendo conto dei tempi di laboratorio.

Come si avvia una pratica TRACES NT

La procedura operativa prevede che l’allevatore (o l’operatore registrato) compili la prima sezione del modulo direttamente sulla piattaforma TRACES NT, inserendo i dati del cucciolo, del mittente, del destinatario e del mezzo di trasporto.

Il numero di riferimento così generato viene comunicato al Servizio Veterinario della ASL competente con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza.

Il veterinario ufficiale pianifica la visita clinica e, verificata la conformità a tutti i requisiti, completa e sigla digitalmente il certificato. Da quel momento il documento è valido e consultabile in tutta l’Unione.

Movimentazione non commerciale: quando non serve TRACES NT

Gli spostamenti tra privati — il proprietario che porta il proprio cane in vacanza, o che si trasferisce in un altro Paese con il suo animale — non rientrano nel circuito TRACES NT.

In questi casi lo strumento è il Passaporto Europeo per Animali da Compagnia, rilasciato da un veterinario autorizzato, che certifica l’identità del cane (microchip o tatuaggio), la validità della vaccinazione antirabbica e i trattamenti eseguiti.

La distinzione tra movimento commerciale e non commerciale, però, è diventata oggetto di controlli sempre più rigorosi. La legge pone un limite preciso: massimo cinque animali per spostamento.

Superato questo numero, il trasporto viene automaticamente classificato come commerciale con tutto ciò che ne consegue in termini di documentazione TRACES, salvo deroga per partecipazione documentata a competizioni, mostre o eventi sportivi certificati (animali di età superiore ai sei mesi).

Le novità normative del 2026: cosa cambia per gli allevatori

Il 2026 rappresenta un anno di svolta per la regolamentazione europea degli animali da compagnia. Due interventi normativi di grande impatto si sono sovrapposti in rapida successione, e ogni allevatore serio deve conoscerli entrambi.

Regolamento delegato (UE) 2026/131 – In vigore dal 22 aprile 2026

Dal 22 aprile 2026 si applicano le nuove disposizioni per i movimenti non commerciali di animali da compagnia.

Il regolamento aggiorna il quadro normativo puntando a uniformare i controlli sanitari tra gli Stati membri e a rendere molto più difficile l’ingresso di cuccioli spacciati come “animali al seguito” che vengono poi destinati alla vendita — uno dei canali più sfruttati dal traffico illegale.

Le principali novità operative riguardano:

  • Il passaporto europeo rimane obbligatorio per tutti i movimenti tra Paesi UE e deve essere rilasciato da un veterinario autorizzato con le vaccinazioni in corso di validità
  • Il microchip è il requisito primario di identificazione; il tatuaggio è accettato solo se applicato prima del 3 luglio 2011 e ancora perfettamente leggibile
  • Il certificato sanitario per rientro da Paesi extra-UE deve rispettare il nuovo modello e ha validità massima di sei mesi dalla data dei controlli veterinari o fino alla scadenza del vaccino antirabbia
  • Gli animali identificati correttamente secondo le norme precedenti prima del 22 aprile 2026 non devono essere sottoposti a nuove procedure di identificazione
  • La finestra temporale per il trattamento anti-Echinococcus verso i Paesi che lo richiedono è aggiornata: tra le 24 ore e i 28 giorni prima dell’arrivo

Il primo Regolamento UE sugli animali da compagnia – approvato il 28 aprile 2026

Pochi giorni dopo, il 28 aprile 2026, il Parlamento europeo ha approvato con ampia maggioranza (558 voti favorevoli, 35 contrari, 52 astenuti) il primo regolamento organico dell’Unione Europea dedicato a cani e gatti.

Il testo, frutto di un accordo istituzionale raggiunto con il Consiglio a fine 2025, deve ora essere adottato formalmente dal Consiglio prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e della conseguente entrata in vigore.

Il fulcro della riforma è la tracciabilità completa dalla nascita alla cessione: tutti i cani e gatti detenuti nell’Unione europea dovranno essere identificati con microchip e registrati in banche dati nazionali interoperabili tra loro. La piattaforma TRACES NT rimane il perno del sistema per i movimenti commerciali transfrontalieri.

Per gli allevatori, i venditori e i rifugi, il calendario di adeguamento prevede quattro anni dall’entrata in vigore per conformarsi a tutte le nuove disposizioni. I proprietari privati avranno invece tempi più lunghi: dieci anni per i cani e quindici per i gatti.

Sul piano delle pratiche di allevamento, il regolamento introduce divieti che toccano direttamente il lavoro quotidiano degli allevatori responsabili:

  • Divieto di accoppiamenti consanguinei diretti (genitori-figli, fratelli-fratellastri)
  • Divieto di selezione morfologica per caratteristiche fisiche estreme che compromettano la salute dell’animale
  • Divieto di utilizzo di animali mutilati in mostre, esposizioni o competizioni
  • Obbligo di notifica preventiva almeno cinque giorni lavorativi prima dell’ingresso nell’UE per animali provenienti da Paesi terzi a scopo di vendita

Cosa cambia per chi acquista un cucciolo da un allevatore estero

Per chi sta valutando l’acquisto di un Labrador Retriever da un allevamento in un altro Paese europeo, il certificato TRACES NT è la prima garanzia di trasparenza da richiedere.

La sua presenza attesta che il cucciolo è stato visitato da un veterinario ufficiale, che rispetta i requisiti sanitari del Paese di destinazione e che proviene da un operatore registrato e tracciabile.

Un cucciolo privo di certificato TRACES NT in una transazione commerciale transfrontaliera è, semplicemente, un segnale di allarme da non ignorare.

TRACES NT e allevatori italiani: il ruolo dell’ASL

In Italia, l’autorità competente per il rilascio dei certificati TRACES NT è il Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente rispetto all’allevamento.

L’allevatore non può emettere il certificato in autonomia: deve essere il veterinario ufficiale a completare e firmare digitalmente il documento sulla piattaforma, a seguito della visita clinica dell’animale.

La tempistica corretta prevede la comunicazione alla ASL con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data di partenza, per consentire l’organizzazione della visita e — se richieste — le eventuali analisi di laboratorio.

Un allevamento correttamente strutturato tiene aggiornata tutta la documentazione sanitaria dei propri riproduttori e dei cuccioli in modo da facilitare e velocizzare le pratiche TRACES, riducendo i tempi di attesa per i futuri proprietari.

Domande frequenti su TRACES NT e cuccioli

Cos’è TRACES NT e a cosa serve per i cuccioli?

TRACES NT è la piattaforma digitale della Commissione Europea per la gestione dei certificati sanitari nella movimentazione commerciale transfrontaliera di animali.

Per i cuccioli, si applica ogni volta che uno spostamento avviene a scopo di vendita tra operatori registrati in due diversi Stati membri dell’UE, o quando un cucciolo viene importato da un Paese terzo.

Un cucciolo venduto all’estero necessita sempre del certificato TRACES?

Sì, se la cessione avviene tra operatori registrati (allevatori, rivenditori, rifugi) verso un altro Stato membro.

Il certificato TRACES NT è obbligatorio e deve essere emesso dal veterinario ufficiale della ASL competente prima della partenza, a seguito di visita clinica che attesti la conformità del cucciolo ai requisiti sanitari richiesti.

Quante settimane deve avere un cucciolo per essere movimentato verso un altro paese UE?

Poiché la vaccinazione antirabbica — requisito fondamentale per la maggior parte degli scambi intra-UE — non può essere eseguita prima delle 12 settimane di vita, in pratica i cuccioli raggiungono l’idoneità alla spedizione intorno alle 15 settimane, considerando il periodo di attesa post-vaccinale richiesto da molti Paesi destinatari.

I requisiti esatti variano in base al Paese di destinazione e devono essere verificati caso per caso con il veterinario ufficiale.

Il cucciolo deve essere trattato contro l’Echinococcus multilocularis prima di partire?

Sì, ma solo se la destinazione è Finlandia, Irlanda, Malta, Norvegia, Regno Unito o Irlanda del Nord.

Questi Paesi, indenni o a bassissima prevalenza di Echinococcus multilocularis, richiedono che il cane sia trattato con un antiparassitario autorizzato efficace contro questa tenia. Il trattamento deve essere documentato dal veterinario nella sezione apposita del certificato sanitario TRACES o del passaporto europeo prima della partenza.

Sulla base del Reg. delegato (UE) 2026/131, la finestra temporale è tra le 24 ore e i 28 giorni prima dell’arrivo. Il trattamento non è invece necessario per i cani che si spostano direttamente tra questi stessi Paesi.

Cosa cambia per gli allevatori con il nuovo Regolamento UE 2026 sugli animali da compagnia?

Il regolamento approvato il 28 aprile 2026 introduce microchip obbligatorio per tutti gli animali ceduti, registrazione in banche dati nazionali interoperabili, divieto di accoppiamenti consanguinei diretti e stop alle selezioni morfologiche estreme.

Allevatori, venditori e rifugi avranno quattro anni dall’entrata in vigore per adeguarsi. TRACES NT rimane lo strumento obbligatorio per la certificazione dei movimenti commerciali transfrontalieri.

Come si avvia una pratica TRACES NT per la vendita di un cucciolo all’estero?

L’allevatore compila la prima sezione del modulo su TRACES NT e comunica il numero di riferimento alla ASL competente con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza.

Il veterinario ufficiale esegue la visita clinica e, verificata la conformità del cucciolo, completa e firma digitalmente il certificato sulla piattaforma. Da quel momento il documento è valido e consultabile dalle autorità di tutti gli Stati membri.

TRACES NT è obbligatorio anche per i movimenti non commerciali con cuccioli?

No. Per gli spostamenti tra privati con un massimo di cinque animali si utilizza il Passaporto Europeo per Animali da Compagnia, non TRACES NT.

Dal 22 aprile 2026 si applicano le nuove regole del Regolamento delegato (UE) 2026/131, che rafforzano i controlli anche sugli spostamenti non commerciali con l’obiettivo di contrastare il traffico illegale di cuccioli mascherato da movimentazione privata.

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